Procedimento archiviato perché La Speranza non ha tratto vantaggio dal bando sul trasporto sociale.
È questa la risoluzione deliberata dal Consiglio dell’Anac, l’Autorità Nazionale Anti Corruzione, nella seduta del 31 gennaio scorso – ma resa nota successivamente – riguardo alla segnalazione presentata dal Comune di Villasanta nei confronti della nota cooperativa sociale dopo aver riscontrato la presentazione di una “dichiarazione non veritiera” riguardo al possesso dei requisiti per accedere al Bando pubblico di accreditamento di soggetti del terzo settore per il servizio di trasporti sociali.
Il bando in questione – i lettori lo ricorderanno – è stato emesso per la prima volta dal Comune nel corso del 2021, dopo che era giunto a scadenza il contratto in essere da molti anni con La Speranza, oggetto tra l’altro di vari rinnovi e proroghe.
In quella circostanza, gli uffici ritennero tra l’altro di abbandonare la vecchia modalità dell’appalto a un unico soggetto e – in conformità alla nuova normativa – di emanare un bando di accreditamento aperto a più operatori del terzo settore.
Bando che, per la cronaca, ha visto l’accreditamento – inizialmente quale unico soggetto interessato – della cooperativa Per Monza 2000, che svolge tuttora il trasporto continuativo delle persone con disabilità mentre Auser, accreditatasi successivamente, può essere chiamata dai cittadini per i trasporti occasionali.
La Speranza dapprima non aveva partecipato al bando del 2021 ritenendo, fra l’altro, che le condizioni economiche offerte non fossero sostenibili; ma era poi tornata sui suoi passi e aveva partecipato al secondo bando, emesso dal Comune nel 2022, presentando la propria documentazione.
Documentazione che era stata ritenuta non idonea e dunque contestata perché gli uffici dell’assessorato ai Servizi sociali avevano riscontrato l’assenza dei requisiti di partecipazione.
La questione si era giocata sulla tipologia di cooperativa sociale che il Comune aveva identificato come idonea a svolgere tale servizio e che l’aveva portato a porre il requisito stringente di cooperativa di tipo A, requisito non in possesso della Speranza, che risultava essere invece di tipo B.
Ne era nata una complicata querelle, che aveva visto la cooperativa ricorrere al TAR contro la decisione del Comune; ricorso respinto – a gennaio 2023 – perché il Tribunale regionale aveva ritenuto legittima la scelta del Comune di affidare il servizio alle cooperative di tipo A.
Successivamente, gli uffici comunali nel mese di aprile hanno formalmente escluso La Speranza dall’accreditamento e in maggio hanno inviato la segnalazione all’Anac, qualificandola come un atto dovuto a fronte dell’evidenza di una dichiarazione non veritiera.
La cooperativa ha accusato il colpo e è rimasta in attesa della sentenza che, in caso di acclarata colpevolezza, avrebbe potuto comportare una multa fino a 50.000 euro e fino a 2 anni di sospensione dell’attività.
Ma è proprio sulla decisione del Comune di escludere la cooperativa dall’accreditamento che il Consiglio dell’Anac ha fondato il suo giudizio: la dichiarazione non veritiera – si legge nella sentenza – “è comprovata” ma La Speranza non ha effettuato alcun servizio, non ne ha quindi tratto nessun vantaggio e dunque non è perseguibile. Nel merito viene inoltre richiamata una sentenza del Consiglio di Stato in cui si sottolinea che lo spirito della legge è volto a “sottrarre il vantaggio conseguito” e non a “punire, un un’ottica sanzionatoria, la falsità dichiarativa”.
Nonostante la legge assegni al Comune la facoltà di ricorrere a sua volta al TAR, le dichiarazioni dell’assessore ai Servizi sociali, Laura Varisco, lasciano supporre che la vicenda possa chiudersi qui.
“Prendo atto dell’esito del procedimento nei confronti della Cooperativa La Speranza. Anac – ha dichiarato Varisco – pur a fronte della ‘comprovata falsa dichiarazione prodotta dalla Cooperativa’ ha ritenuto di disporre l’archiviazione del procedimento poiché da tale condotta la Cooperativa non ha tratto alcun beneficio, essendo di fatto già stata esclusa dalla procedura di accreditamento per il trasporto sociale, esclusione disposta dagli uffici a seguito della decisione del TAR Lombardia. Esprimo soddisfazione, pertanto, per il corretto operato dell’Amministrazione Comunale e dei suoi uffici che hanno operato nel puntuale rispetto delle norme. Con questa sentenza si chiude, quindi, una vicenda travagliata che ha pesantemente segnato il mio percorso umano e politico ma rispetto alla quale posso dire, con serenità, di avere agito con assoluta correttezza e trasparenza.”
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